la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale

Il mostro a due teste incostituzionale! Fermatevi, e’ in discussione la forma repubblicana!

9 marzo 2015    Intervento completo all’assemblea pubblica “La Costituzione nata dalla Resistenza è un bene comune” –  Avv.Antonio Caputo,

Occorre distinguere tra potere di revisione della Costituzione e potere costituente. Un potere siffatto non compete ad un Parlamento illegittimo di nominati , insediatosi in forza del porcellum, invano bocciato inappellabilmente dalla Corte Costituzionale da piu’ di un anno, per non avere garantito il diritto al voto libero ed uguale di tutti i cittadini. Per di piu’ la la Corte Costituzionale mise chiaramente in mora il Parlamento dei nominati affermando che la sua perdurante attivita’ poteva giustificarsi, temporaneamente e in attesa della non eludibile   necessita’ di dare la parola al popolo sovrano, unicamente per non far venir meno la continuita’ delle Istituzioni.

Altro che legislatura costituente.

Protrarre lo scempio ha prodotto il mostro a due teste di una “revisione” costituzionale che abbrutisce e deforma quella che era la piu’ bella costituzione del mondo , combinato con l’ italikum, porcellum mascherato che nel turno di ballottaggio ne moltiplica gli effetti antirappresentativi , violentando e trasfigurando la sovranita’ popolare. Nella teoria politica, le forme di governo si definiscono sulla base della struttura del potere e dei rapporti tra i vari organi che esercitano la funzione politica (parlamento, governo, magistratura, organi di garanzia in primis la corte costituzionale, presidente della repubblica). Viceversa la forma di stato definisce il rapporto tra governanti e governati, come nel caso di monarchia e repubblica e della tradizionale distinzione tra stato feudale, stato dei ceti, stato assoluto, stato rappresentativo. La Costituzione italiana ha scelto con l’art.138, la via di attribuire il potere di revisione costituzionale all’organo titolare della potestà legislativa ordinaria, anziché ad assemblee appositamente istituite o riunite a tale fine; come invece è previsto nelle Costituzioni francese, statunitense e svizzera.

Ma un limite espresso al potere di revisione è stabilito dal successivo art. 139, il quale dispone che «la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale».

Questa problematica ci riconduce all’idea di Costituzione come atto che perdura nel tempo e al ruolo da attribuire al principio maggioritario in sede di revisione; che è come dire al fondamento stesso della democrazia, visto che il senso comune tende spesso a “banalizzare” il principio di democrazia, identificandolo con il potere assoluto della maggioranza. Contro questo “pregiudizio maggioritario”, il costituzionalismo moderno inteso come teoria del limite del potere individua due diverse dimensioni proprie di ogni democrazia: quella politica, che si risolve, appunto, nel governo della maggioranza; la dimensione dello Stato costituzionale di diritto, che, a garanzia dei diritti fondamentali, sottopone a limiti stringenti anche il potere di revisione . Le Carte costituzionali sono patti sociali, le cui clausole principali sono i diritti fondamentali come il diritto al voto, hanno una funzione di limite e di vincolo alla maggioranza a garanzia, delle libertà e dei diritti delle minoranze. Il potere di revisione costituzionale, in quanto derivato dal potere costituente, è anch’esso un potere costituito e, quindi, è un potere vincolato a restare all’interno dell’ordine “legale” proprio della Costituzione.

Con la storica sentenza n. 1146 del 1988, la Corte Costituzionale ha affermato che la Costituzione italiana «contiene alcuni princípi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale. Tali sono» – ha precisato la Corte – «tanto i princìpi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione , come quelli che appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana». Nella giurisprudenza della Corte sono princípi supremi rivolti a identificare il nucleo forte del patto costituzionale fra gli altri: la sovranità popolare, l’unità e indivisibilità della Repubblica, la laicità dello Stato, l’unità della giurisdizione costituzionale, il diritto alla tutela giurisdizionale in ogni stato e grado di giudizio, l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, i diritti inviolabili dell’uomo e, in particolare, le libertà personale, domiciliare, di corrispondenza, espressamente richiamati dalla previsione generale dell’art. 2, nonché dalle specifiche previsioni degli artt. 13, 14 e 15 della Costituzione. Ma qui si pretende un senato legislatore e tuttavia non elettivo, in spregio del principio di sovranita’ popolare che sta alla base della rappresentanza ( no taxation without representation) , con un premier forte dotato di poteri di nomina dei parlamentari che gli daranno la fiducia e degli organi di garanzia che dovrebbero controllarlo, a cominciare dal presidente della repubblica, sottraendo ai territori autonomia politica entro il limite tracciato dall’art.5. .

Qui sono in discussione il rapporto stesso tra governanti e governati, la forma di stato dell’ordinamento repubblicano, immodificabile secondo l’art.139 e i valori supremi dello stato costituzionale di diritto..

La Corte Costituzionale potra’   sottoporre il mostro a due teste a giudizio di costituzionalita’ per violazione dell’art.139 e dei valori supremi sui quali si fonda la costituzione italiana.

Nel passaggio tra prima e seconda lettura, riflettano i parlamentari e con loro il Presidente della Repubblica, per evitare un esito cosi’ mortificante per il paese.

Rispondi