Nota sui ricorsi dell’avv. F.C. Besostri e del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale

Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale ha deciso di promuovere nei confronti dell’Italicum, l.n. 52/2015 una serie di iniziative giudiziarie sul modello di quanto già sperimentato con successo nei confronti della l.n. 270/2005( porcellum) e, per quanto riguarda il rinvio alla Corte Costituzionale, nei confronti della legge n. 18/1979 per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia. Proprio la sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale ha insegnato che il problema principale è quello di trovare un giudice, che rimetta alla corte Costituzionale e con un’ordinanza ammissibile.

Nel precedente positivo tra l’ordinanza n. 12060 del 17 maggio 2013 e la pubblica udienza della Corte del 4 dicembre 2013 erano trascorsi pochi mesi, ma sul ritardo hanno pesato le decisioni negative del Tribunale Civile e della Corte d’Appello di Milano. Il giudizio era stato proposto con atto di citazione. Per la l.n. 18/1976 si sono aditi 6 Tribunali: Napoli e Milano con atto di citazione, Roma, Cagliari,Venezia e Trieste con ricorso ex art. 702 bis c.p.c..Le azioni con atto di citazione, iniziate tra il dicembre 2013 e il gennaio 2014, sono ora nella fase della memorie conclusionali, mentre dei 4 ricorsi ex art. 702 bis c.p.c. 3 sono approdati in Corte Costituzionale e uno di essi è già stata discussa in pubblica udienza il 14 aprile 2015, ma la decisione non è ancora conosciuta alla data del 27 maggio 2015. Dei motivi dedotti ogni giudice ne ha ritenuto solo uno: Venezia sulla soglia di acceso del 4%, mentre Cagliari e Trieste hanno rinviato alla Consulta la questione della disparità di trattamento delle minoranze linguistiche riconosciute dalla l.n. 482/1999.

Da qui la scelta, se ci sarà rispondenza da parte di avvocati democratici, di proporre l’azione simultaneamente nei 26 distretti di Corte d’Appello, ma anche presso altri tribunali civili per mettere in discussione nel caso di violazione di di diritti fondamentali il privilegio del foro erariale, nonché per sollevare il problema della mancanza di un giudice che garantisca l’effettività dei ricorsi contro la Pubblica amministrazione, come previsto dall’art.13 della C.E.D.U.

Per coordinare le iniziative, ma rispettando l’autonomia professionale dei singoli gruppi che si formeranno, si è creato un gruppo di coordinamento iniziale a livello nazionale composto, oltre che da me, dagli avvocati Anna Falcone, Pietro Adami, Giuseppe Sarno e Emilio Zecca. Gli avvocati che aderiranno all’iniziativa saranno invitati a costituire gruppi di lavoro per ogni distretto di Corte d’Appello, che decida chi tra di loro assumerà la funzione di procuratore domiciliatario e che decida se procedere con atto ci citazione o con ricorso ex art. 702 bis c.,p.c.. In effetti è stato preannunciato su un ricorso contro una legge elettorale regionale, tra le 4 radicate, una decisione di inammissibilità,che riterrà non applicabile il rito ex art. 702 bis c.p.c., ma la competenza di un tribunale in composizione collegiale e con evocazione in giudizio del PM.

La questione va approfondita a livello locale, eventualmente con la proposizione diu ambedue gli strumenti. Una questione è rilevante bisogna arrivare ad una decisione della Corte Costituzionale prima che l’Italicum si applicato. Purtroppo grazie all’art. 66 Cost. non c’è rimedio giurisdizionale alla convocazione di elezioni con la legge di sospetta costituzionalità, anche perché il governo Berlusconi decise di non dare attuazione alla norma di delega ex art. 44, c. 2 lett. d) l.n. 69/2009, che consentiva l’impugnazione delle operazioni elettorale preparatorie di Camera e Senato. Con la sentenza n. 1/2014 SI è STABILITO CHE LE CAMERE CONTINUANO AD OPERARE, spetta solo alla sensibilità democratica di un Capo dello Stato di sciogliere le Camere. Un parlamento eletto con l’Italicum potrebbe cambiare la Costituzione e al limite prevedere un sistema elettorale maggioritario con soglie di accesso e premio di maggioranza, come hanno già fatto alcuni Consigli Regionali.

In attesa di vostre disponibilità e suggerimenti vi invito a compilare la scheda di registrazione allocata in questo link: http://wp.me/P5LBsu-ft

Cordialmente

Felice C. Besostri

Nota sintetica sull’Italicum dell’Avv. C.F. Besostri 20/06/2015

L’Italikum è una pessima legge perché:

1) delegittima la Corte costituzionale e ciò è comunque un errore che si condividano o no le sue singole sentenze, perché con un parlamento delegittimato da 3 elezioni con il porcellum e una Presidenza della Repubblica oscillante nel suo ruolo istituzionale a prescindere dalle singole personalità verrebbe meno il rispetto del massimo istituto di garanzia costituzionale, che con la sentenza 110/2015 ha mandato un chiaro messaggio che la sentenza 1/2014 è un punto fermo

2)ogni premio di maggioranza espresso in una percentuale minima di seggi, anche se prevede una soglia, non supera la contraddizione fondamentale che è tanto più consistente quanto minore è il consenso elettorale della lista beneficiaria e quindi elegge un maggior numero di deputati non graditi ai loro stessi elettori

3) la distribuzione del premio nelle circoscrizioni deriva dalla Casualità DI UN ALGORITMO influenzato dalla PARTECIPAZIONE ELETTORALE e dall’entità dei voti per liste sotto soglia nei collegi e nelle circoscrizioni, da cui le pluri-candidature dei capilista, perché Alfano non è certo di essere eletto a Palermo anche se in quel collegio avesse il miglior voto in assoluto ed in percentuale del NCD

4) il ballottaggio costituisce un modo di aggirare la necessità di una soglia minima per l’attribuzione del Premio, perché vanno le prime due liste indipendentemente di quanto rappresentino anche complessivamente il percentuale dei voti validi o degli aventi diritto. Chi introduce i ballottaggi rispetti almeno le regole di chi li ha inventati per cui al primo turno od al secondo acquista rilevanza la percentuale di una lista rispetto agli aventi diritto

5) le modalità di voto non sono uguali per cui italiani all’estero con 12 seggi eleggono comunque al primo turno ma di essi non si tiene conto al fine del premio di maggioranza. I Valdostani e in trentini sudtirolesi eleggono anche loro al primo turno, ma contano ai fini del premio di maggioranza e partecipano al secondo turno, mentre gli italiani all’estero no. Gli italiani al’estero sono stati tra veri e fasulli 3 milioni e mezzo di votanti nel 2013, mentre i valdostani-trentini -sudtirolesi sono meno di 1 milione e 200 mila abitanti eppure possono decidere da chi devono essere governati gli altri 62 milioni e mezzo di italiani. Viene comunque dato un privilegio alle minoranze linguistiche francese e tedesca e ai trentini che sono italiani redenti, mentre friulani e sardi riconosciuti dalla stessa legge n. 482/1999 di consistenza ben maggiore non hanno alcun privilegio elettorale, per non parlare degli sloveni che saranno spezzati in vari collegi. I 12 italiani eletti all’estero anche se espressione di liste beneficiarie del premio di maggioranza non si contano, quindi la maggioranza sarà superiore al 54% dei seggi. Può bastare? non voglio anticipare i motivi di ricorso che raggiungono un centinaio di pagine

Felice C. Besostri


Notizie Pratiche sui Ricorsi

Il Coordinamento nazionale per la Democrazia Costituzionale, concluso l’incontro del 15 ottobre u.s., ha deciso dopo la presentazione del ricorso da parte di Felice Besostri :

1) di adottare , quale testo base, del ricorso, quello preparato da Felice Besostri e Mauro Sentimenti, con la collaborazione di avvocati e giuristi del Coordinamento, e che ha integrato, nella versione definitiva, apporti degli avvocati Palumbo e Campanotto. Per rispetto dei gruppi locali chiaramente il testo del ricorso è una traccia. Spetta anche ai difensori locali. Scegliere tra atto di citazione e ricorso ex art. 702-bis cpc, soluzione quest’ultima raccomandata per un celere esame e decisione di un giudice sulle questioni incidentali di legittimità costituzionale prima del 1°agosto 2016.l testo stesso sarà reso disponibile a tutti – tramite invio con posta elettronica – entro martedì 20 ottobre p.v.. Sarà messo a disposizione anche il testo dell’avv. Palumbo che non ha potuto essere valutato collegialmente a causa di messa a disposizione solo il giorno prima del 15 ottobre u.s.; IL TREDICESIMO MOTIVO DI RICORSO VA COMPLETATO LOCALMENTE

2) di diramare entro il 28 ottobre 2015 un comunicato stampa a cura del CDC per informare l’opinione pubblica sul contenuto del ricorso e i suoi scopi ;

3) di chiedere a tutti gli avvocati , nei diversi distretti di Corte d’Appello , di depositare il ricorso ( o di notificarlo) tra il giorno Lunedì 2 novembre e lunedì 9 novembre. A tale scopo tutti gli avvocati impegnati , nelle diverse sedi di Corte d’Appello, a curare il deposito del ricorso, sono invitati ad acquisire il più rapidamente possibile i nominativi dei ricorrenti (oltre, per ciascuno di loro, a codice fiscale, residenza, nascita, tessera elettorale o certificato di iscrizione alle liste elettorali) e a raccogliere la loro sottoscrizione in calce alla delega processuale. Dove ci sono più avvocati concordare tra loro chi farà il procuratore domiciliatario e di comunicarlo al gruppo degli avvocati anti.italikum. Sarebbe opportuno anche individuare un portavoce del collegio dei difensori, che può coincidere con o essere distinto dal procuratore domiciliatario;

4) Di invitare i comitati di sostegno presenti eventualmente nei diversi territori : A) a convocare conferenze stampa, in accordo coi difensori, prima del termine per il deposito del ricorso , tramite cui comunicare all’opinione pubblica locale significato e scopi del ricorso; B) ad organizzare incontri pubblici , invitando oratori locali e/o nazionali, sui temi del ricorso e sullo stato delle iniziative di contrasto all’entrata in vigore della revisione della Costituzione , che sarebbe opportuno chiamare DEFORMA COSTITUZIONE .

5) In contributo unificato non va pagato, come da precedenti decisioni in tal senso delle Cancellerie dei Tribunali Civili, in cui sono stati radicati ricorsi contro leggi elettorali, nazionali regionali e per il rinnovo della delegazione italiana nel Parlamento Europeo. Si tratta delle Cancellerie dei Tribunali (da est a ovest da nord a sud): Trieste- Venezia-Milano- Firenze- Perugia- Roma- Cagliari-Napoli-Bari- Lecce, della Corte d’Appello di Miano e della CASSAZIONE Prima Civile, quest’ultime due per la causa conclusa con le sentenze nn 1/2014 della Consulta e 8878/2014 della Cass. Civ.. LE NORME DI ESENZIONE SONO NELLA PARTE FINALE DELLA BOZZA DI RICORSO

Data indicativa tempo limite presentazione ricorsi: entro il 31 agosto 2016

PER MAGGIORI INFORMAZIONI INVIARE UNA EMAIL A

Video conferenza stampa del 29 ottobre 2015 Ricorsi e Referendum

5 risposte a “Nota sui ricorsi dell’avv. F.C. Besostri e del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale

  1. Ulteriore incostituzionalità per l’italicum(non bastassero le altre)

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    Ieri, incuriosito dall’articolo letto su una pagina web, mi sono perso le mie belle orette per fare alcune ricerche riguardo la costituzionalità/incostituzionalità delle “quote rosa”.

    Ebbene, le mie conclusioni sono andate proprio nella direzione che avevo immaginato e a suggellare il tutto ho trovato perfino una sentenza della corte costituzionale che ha abrogato non una sola ma ben 9 commi di altrettante leggi riguardanti le quote rosa nel nostro ordinamento.

    La sentenza parla chiaro, l’obbligo dell’italicum di intervallare le candidatore di donne e uomini nelle posizioni di capilista bloccati è apertamente incostituzionale.

    Ecco una parte del testo della sentenza 1995/422 :

    <>

    Fonte :

    http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1995&numero=422

    CREDO CHE NON SERVA AGGIUNGERE ALTRO.

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    • Ecco una parte del testo della sentenza 1995/422 :

      Posto dunque che l’art. 3, primo comma, e soprattutto l’art. 51, primo comma, garantiscono l’assoluta eguaglianza fra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l’appartenenza all’uno o all’altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, ne consegue che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la “candidabilità”. Infatti, la possibilità di essere presentato candidato da coloro ai quali (siano essi organi di partito, o gruppi di elettori) le diverse leggi elettorali, amministrative, regionali o politiche attribuiscono la facoltà di presentare liste di candidati o candidature singole, a seconda dei diversi sistemi elettorali in vigore, non è che la condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere eletto, per beneficiare quindi in concreto del diritto di elettorato passivo sancito dal richiamato primo comma dell’art. 51. Viene pertanto a porsi in contrasto con gli invocati parametri costituzionali la norma di legge che impone nella presentazione delle candidature alle cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati.

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  2. Le ragioni per cui un presidente della repubblica non dovrebbe firmare l’italicum sono molto semplici, e palesi.

    Non c’è alcuna elezione diretta del presidente del consiglio, anzi, non c’è nessun voto che viene dato dagli elettori nemmeno al capo politico.

    La figura che i padri costituenti hanno affidato al presidente del consiglio e al presidente della repubblica rende palesemente incostituzionale questa legge.

    Una sentenza della corte nel 2014 ha affermato che l’elezione diretta permette al sindaco che ottiene percentuali inferiori al 30% di ottenere il premio di maggioranza IN QUANTO C’è L’ESPRESSIONE DIRETTA DELLA SUA FIGURA nella scheda elettorale e le due cose sono legate.

    Sentenza sbagliata secondo il mio punto di vista perchè l’uguaglianza del voto viene violata.

    Ma sentenza che però inplicitamente afferma che se non ci fosse stato il voto diretto al sindaco quella lista non avrebbe avuto diritto a quel premio.

    Cioè se il consiglio comunale avesse deciso dopo il voto il nome del sindaco quel premio avrebbe leso la volonta degli elettori nel suffragio universale.

    Dunque il ruolo costituzionalmente affidato al presidente della repubblica è violato, perchè a differenza delle elezioni comunali, a livello nazionale è presente questa figura che affida il mandato di formare il consiglio dei ministri e li nomina.

    La legge elettorale regala ad un solo partito l’egemonia dello scioglimento dell’aula,contro le prerogative del presidente della repubblica, avendo certezza che con questa legge un solo partito ottiene sempre e comunque la maggioranza assoluta dei rappresentanti.

    Dunque l’italicum è palesemente incostituzionale come lo era il porcellum, ma molto di piu del porcellum perchè ad una coalizione di forze politiche si sostituisce un solo ed unico partito e per questo è anche piu pericoloso.

    Una minoranza, che viene trasformata in maggioranza artificialmente, il cui esponente di spicco non viene votato in alcun modo ne prima della sua candidatura ne dopo quando il suo nome viene presentato agli elettori come capo politico.

    Quindi sono compressi i poteri del presidente della repubblica, obbligato a nominare una qualsiasi persona seguendo l’ordine di un padrone del partito che rappresenta la minoranza degli elettori, che diventa parlamentare senza essere votato nemmeno con le preferenze dal popolo italiano , visto che quella persona sarà candidata in listini bloccati in 10 collegi, o adirittura potrebbe anche non candidarsi al parlamento e imporrà le scelte che spettano al presidente della repubblica.

    La scelta fatta dal presidente della repubblica diventa per questo motivo estranea a quanto voluto dai padri costituenti, questa figura non può scegliere di dare il mandato a coloro i quali, in quel partito abbiano ottenuto maggiori preferenze, in quanto la presenza di liste bloccate e l’impossibilità di raccogliere preferenze a livello nazionale, ma solo al massimo su una sola e piccolissima circoscrizione, lo impedisce.

    Dunque il presidente della repubblica non dovrebbe firmare se non per altri palesi motivi, anche solamente per il rispetto dovuto alla sua figura.

    P.S.
    secondo me c’è un franintendimento….
    si confonde il capo politico di un partito con il presidente de lconsiglio.
    il capo politico può anche non essere eletto nel parlamento e potrà comandare il presidente della repubblica perchè può minacciarlo di sciogliere le camere.
    il capo politico non è scelto dagli elettori neanche nella sua candidatura.
    il parlamento avrà un partito solo che avrà un capo politico e comanderà perfino le forze armate, questa è la sostanza, non c’è scritto da nessuna parte che quel capo politico diventerà anche presidente del consiglio, grillo ad esempio non diventerà parlamentare, non credo che diventerà neanche presidente del consiglio, ma sarà capo politico.
    se si vuole far finta di non vedere allora si può fare finta, ma la realtà dice questo.

    P.P.S.
    Oltretutto è evidente il terribile combinato disposto tra legge elettorale e la riforma costituzionale anche nel punto in cui si dice che una sola camera può decidere lo stato di guerra, dunque il capo politico oltre a poter disporre della nomina del presidente del consiglio e del potere di scioglimento delle camere, ottiene anche il potere sulle forze armate, mentre se questa materia fosse stata bicamerale almeno nell’altro ramo del parlamento, il sistema proporzionale, in qualche modo avrebbe potuto calmierare il pericolo.

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  3. Cosa disse l’attuale presidente della Repubblica alla camera dei deputati nel 1993 durante la relazione sulla legge elettorale :
    MINUTO 17 DELLA REGISTRAZIONE :
    “un duplice intreccio istituzionale in atto.
    il primo : noi ci troviamo con due diversi sistemi elettorali per le camere, radicalmente diversi e che non possiamo mantenere nell’esigenza di elezioni generali, non possiamo mantenere diversi, pena uno sbilanciamento tra le due camere ed una difficoltà nel definire maggioranza e minoranza.
    Il secondo intreccio istituzionale deriva dalla scadenza del prossimo 6 agosto quando la legge di natura costituzionale da questo parlamento approvata […]”
    MINUTO 22 DELLA REGISTRAZIONE :

    “Ho il dovere di indicare alcune delle alternative avanzate in commissione […]Un terza proposta è quella dell’onorevole Barbera che prevede un premio di maggioranza del 10% dei seggi che in uno scontro a due nel secondo turno ottenesse la maggioranza dei consensi. La commissione non l’ha accolta per alcuni motivi. Il primo è che non si può applicare per il senato. E non si può prevedere uno spareggio di governo in una sola camera, A VIGENTE COSTITUZIONE, senza sminuire l’altra.”

    MINUTO 36 DELLA REGISTRAZIONE :
    “non possiamo dar vita a due sistemi che si ignorino, che si affianchino, che siano estranei l’uno all’altro”

    (fonte Radio Radicale : http://www.radioradicale.it/scheda/54779/54845-riforma-del-sistema-elettorale-per-la-camera-dei-deputati-discussione-delle-proposte-di-legge-tassi-o)

    La costituzione vigente ancora non è stata modificata e potrebbe vincere il no al referendum.

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  4. Parto da alcune considerazioni ascoltate durante l’ultima direzione nazionale del Partito Democratico.

    Questione liste bloccate, collegi e preferenze

    Matteo Renzi si è detto sicuro che gli eletti con le preferenze alla Camera dei Deputati saranno almeno il 50%.
    Alla base di tutto il suo ragionamento, c’è

    “l’effetto flipper che renderebbe imprevedibile l’attribuzione dei seggi, che farebbe presagire l’utilizzo delle pluricandidature ai capilista bloccati, che produrrebbe un maggior numero di eletti con le preferenze”

    Evidentemente questo effetto è ben peggiore di quello presente nella legge denominata “porcellum” , che è stata dichiarata incostituzionale nella parte relativa alle liste bloccate in quanto troppo lunghe, qui le liste sono piu corte ma l’effetto flipper rende imprevedibile l’assegnazione del collegio.

    Divieto di apparentamento al ballottaggio

    Il problema del premio di maggioranza l’avevo descritto in un precedente articolo di cui riporto solo alcune frasi :

    “Posso dimostrare che con il combinato disposto di riforma costituzionale e legge elettorale il Partito Democratico o la somma di Forza italia e lega potrà essere sufficente per eleggere autonomamente il presidente della repubblica e molti organi di garanzia della repubblica.
    E’ semplicissimo, cosa accadde nelle elezioni del 1924?
    C’erano piu liste fasciste, che poi si sono sommate in parlamento.
    Così il PD, siccome è al 35% e sà di non raggiungere il 40% e vedendosi costretto al ballottaggio si dividerà in due liste, PD e PD BIS.
    Supponiamo che il BIS prenda il 10% e il PD prenda il 25% , sarebbe ancora prima lista, ma se anche la lista BIS dovesse ottenere malauguratamente il 15%,la lista PD con il 20% sarebbe abbondantemente seconda lista dietro ad una forza politica proveniente da uno schieramento avverso, sondaggi odierni alla mano, ed andrebbe in ogni caso al ballottaggio.
    A quel punto le due parti si riunirebbero al ballottaggio vincendo le elezioni.
    In parlamento la maggioranza alla camera potrebbe superare il 65%, siamo piu o meno sulle percentuali fasciste del 1924, e tutto questo avviene senza nemmeno una manganellata![…]

    Evidentemente anche Lega nord + forza italia avrebbero il 65% dei seggi.”

    Anche nel 1924 c’era una lista “bis” :

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    Il ballottaggio dove concorrono singole liste produce l’effetto di atomizzazione delle grandi forze politiche come ho spiegato in un pecedente articolo di cui riprendo alcune frasi :

    “Creato e pensato per togliere poteri ai piccoli partiti, l’italicum potrebbe creare una miriade di tanti partiti di media dimensione che si contenderanno, a due a due, di volta in volta, il governo nella camera dei deputati, che verrà accentrata anche di quasi tutti i poteri oggi condivisi con il senato.

    Non ci sarà piu certamente il partititino del 4% che diventa decisivo, ci sarà pero il medio-partitino del 20% che governa da solo con il 55% dei seggi, e che via via perde percentuali durante gli anni di governo e questa percentuale si abbasserà al 15%, poi al 10% e subentrerà al governo una forza del 20% la cui poi percentuale si abbasserà al 10 e così via.[…]

    Di certo c’è il problema dell’affluenza ed un ballottaggio che storicamente ha affluenze inferiori al primo turno.
    Ciò significa che se al primo turno dovessero andare a votare il 50-55% degli aventi diritto, è possibile che al ballottaggio si rechino ai seggi il 40-45%[…]

    C’è poi un secondo fattore che riguarda la governabilità :

    Evidentemente un partito si troverà sempre da solo e si troverà sempre in una situazione di contrasto con tutti gli altri partiti, nessuno escluso.
    C’è il rischio che anche gli elettori che fanno parte di quello striminzito 25% (sul totale degli aventi diritto al voto) ottenuto al ballottaggio, siano elettori tradizionali di altre forze politiche, si trovino poi a contrastare il partito vincitore, da elettori di quel partito.
    Dalla sua, questa forza politica avrà i seggi e la parvenza di maggioranza parlamentare e mediatica , ma si troverà contro la maggioranza del paese, da sinistra a destra passando per il centro.

    Ecco perchè è utile che il premio di maggioranza sia piu basso, ecco perchè vanno coinvolte altre forze politiche nella creazione del governo, solo così il governo sarà piu forte nel paese.”

    MANCA LA SOGLIA PER IL PREMIO DI MAGGIORANZA AL BALLOTTAGGIO IN QUANTO CHI VINCE POTREBBE OTTENERE MENO DEL 40% DEI VOTI AL SECONDO TURNO RISPETTO AI VOTI DEL PRIMO TURNO, E QUEL 40% E’ INDICATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE PARLANDO DI “RAGIONEVOLE UGUAGLIANZA DEL VOTO” CHE EVIDENTEMENTE E’ VIOLATA.

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